
Scioglimento Società di Persone – le varie casistiche
Le società di persone possono sciogliersi per diverse ragioni: lo scioglimento società di persone può essere volontario (cioè deciso da tutti i soci) oppure per causa operante di diritto.
Le cause di scioglimento società di persone operanti di diritto sono previste dall’art. 2272 del Codice Civile:
– decorso del termine della società, previsto nel contratto sociale;
– conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
– venir meno della pluralità dei soci, se essa non viene ricostituita nel termine di sei mesi;
– per le SAS, permanenza di soli soci accomandatari o di soli soci accomandatari per un termine superiore a sei mesi (per maggiori informazioni su scioglimento sas senza notaio clicca qui);
– per altre cause previste dal contratto sociale.
Contrariamente a quanto molti pensano, non sempre è necessario recarsi da un Notaio per chiudere una società di persone: l’atto notarile è necessario solo in caso di scioglimento volontario, cioè in assenza delle condizioni di cui sopra e per decisione unanime di tutti i soci.
Se invece si verifica una causa di scioglimento di diritto, l’atto pubblico non serve, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata da tutti i soci da depositare presso il Registro delle Imprese.
L’iter da seguire e i documenti da produrre per lo scioglimento e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese variano a seconda della causa di scioglimento.
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